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L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, puo' procedere alla ispezione dei libri e dei documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con le modalita' stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'Ufficio delle imposte, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, ha facolta' di richiedere ai percettori degli utili, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi, la documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro per le finanze, procede presso le aziende stesse al controllo degli adempimenti prescritti dalla presente legge o comunque connessi agli incarichi assunti ai sensi dell'articolo 6.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 14 gennaio 1967
