Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1958 al 31 dicembre 1971. Leggi il testo vigente →
Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale che non potra' essere superiore a lire 48.000 annue. Gli iscritti che siano gia' assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attivita' professionale che essi esercitano, hanno diritto ad una riduzione della quota individuale che verra' fissata nel regolamento di cui all'art. 5. La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 48.000 annue di cui al primo comma, sara' stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti. Per l'esazione dei sopradetti contributi la Cassa e' autorizzata a servirsi delle esattorie comunali.
Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 31 dicembre 1971
