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Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godano di altro trattamento di pensione in dipendenza di lavoro prestato nel periodo di iscrizione alla Cassa medesima hanno diritto all'integrazione del loro trattamento previdenziale, qualora questo trattamento sia inferiore a quello stabilito dalla Cassa per i propri iscritti. Agli effetti della determinazione della integrazione sopra prevista, le liquidazioni in capitale relative ad altro trattamento previdenziale di cui al comma precedente verranno computate in base ad un reddito del 6 per cento. A coloro che non conseguiranno il diritto alla integrazione competera' comunque un trattamento di previdenza corrispondente ai versamenti individuali effettuati nella misura e con le modalita' che stabilira' il regolamento di cui all'articolo successivo.
Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 1 gennaio 1972
