Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Ente; vigila e cura perche' siano eseguiti i deliberati del Consiglio di amministrazione; provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina ed al funzionamento dell'Ente. In caso di urgenza puo' agire con i poteri del Consiglio di amministrazione, ma e' tenuto a sottoporre alla ratifica di esso il provvedimento nella prima adunanza il presidente, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vice-presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, da altro membro del Consiglio di amministrazione da lui designato.

Testo vigente dal 7 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;97~art6 · fonte del testo