1. Su richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nel territorio del suo Stato e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazione relative a:
- a)modifiche sostanziali delle loro legislazioni doganali;
- b)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
- c)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
