1. Su richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nel territorio del suo Stato e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazione relative a:

  • a)modifiche sostanziali delle loro legislazioni doganali;
  • b)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
  • c)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100~accordo-art6 · fonte su Normattiva