1. - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, secondo comma, la Grecia comunica alla Comunita' ogni elemento utile sulla sua, politica agricola, come pure sulla particolare situazione, le possibilita' e gli interessi dell'agricoltura, greca. 2. - La Comunita' comunica alla Grecia le proposte di politica agricola comune presentate dalla Commissione ad uno degli altri organi della Comunita', nonche' i pareri e le decisioni di detti organi in merito a queste proposte. Il Consiglio di Associazione decide in merito: - alle comunicazioni che la Comunita' deve fare in materia agricola, alla Grecia dopo che le organizzazioni comuni di mercato siano state sostituite alle organizzazioni nazionali; - alle comunicazioni che la Grecia deve fare in materia agricola alla Comunita'; - al momento in cui le comunicazioni devono essere effettuate. 3. - In seno al Consiglio di Associazione si svolgono consultazioni sulle proposte della Commissione e sui provvedimenti che la Comunita' e la Grecia intendono adottare per il settore agricolo.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art34 · fonte su Normattiva