[1]Procedura di votazione del consiglio.
[2]1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; esso non puo' frazionare i suoi voti, comunque non e' tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri, i voti di cui dispone a norma del paragrafo 2. 2. Con notifica scritta al Presidente del Consiglio ogni singolo membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, ed ogni singolo membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio. In questo caso non puo' essere applicata la limitazione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 10. 3. I membri esportatori che producono unicamente cacao fino ("fine" oppure "flavour") non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la fissazione e l'adeguamento dei contingenti, nonche' la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
