[1]Procedura di voto del Consiglio

[2]1. Ogni membro dispone, per il voto, del numero di voti, cui ha diritto; non puo' dividere i propri voti. Non e' tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri voti quelli che e' autorizzato ad utilizzare in base al paragrafo 2. 2. Mediante notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore puo' autorizzare ogni altro membro esportatore, e ogni membro importatore puo' autorizzare ogni altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad utilizzare i propri voti ad ogni riunione del Consiglio. In tal caso, la limitazione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 10 non e' applicabile. 3. I membri esportatori che producono soltanto del cacao fine ("fine" o "flavour") non prendono parte alle votazioni sulle questioni relative alla determinazione e alla regolazione di contingenti, ne' a quelle attinenti all'amministrazione e al funzionamento dello stock regolatore.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art11 · fonte su Normattiva