commerciali con non-membri 1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento ai membri importatori, sulla base delle normali pratiche commerciali. 2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao da non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento ai membri esportatori, sulla base delle normali pratiche commerciali. 3. Il Consiglio procede periodicamente all'esame dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e puo' chiedere ai membri di comunicare le appropriate informazioni in conformita' dell'articolo 56. 4. Ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato agli obblighi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, puo' informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 61 o riferirne al Consiglio in conformita' all'articolo 63.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art55 · fonte su Normattiva