Il trattamento che i due Stati contraenti reciprocamente si concedono con il presente Accordo no si estende:
- a)all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altro Stato ed alla navigazione interna;
- b)all'esercizio della pesca;
- c)all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
- d)ai privilegi concessi alle societa' sportive;
- e)agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali;
- f)all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti;
- g)ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere, o a quei porti, a quelle zone o parte di porti, destinati esclusivamente e prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone e parti di porti si renda necessaria, per determinati periodi o circostanze, l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente.
Testo vigente dal 2 giugno 1977
