[1]CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA

[3]1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad indagini per conto di un'altra Amministrazione doganale, agisce come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale all'interno del proprio Stato.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101~accordo-art3 · fonte su Normattiva