[1]CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA
[2]Articolo 3
[3]1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad indagini per conto di un'altra Amministrazione doganale, agisce come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale all'interno del proprio Stato.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
