1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali in vigore nel territorio di quella Parte Contraente e relative ad indagini riguardanti un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:

  • a)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
  • b)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali;
  • c)attivita' che sono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dell'altra Parte Contraente;
  • d)merci note per essere l'oggetto di una grave infrazione alla legislazione doganale;
  • e)mezzi di trasporto nei confronti dei quali vi siano motivi fondati o si ritenga che siano, siano stati, o possano essere utilizzati per infrazioni doganali.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101~accordo-art4 · fonte su Normattiva