1. Ogni Membro puo' proporre emendamenti allo Statuto. I testi degli emendamenti proposti vengono rapidamente comunicati dal Direttore a tutti i Membri e non sono presi in esame dal Comitato dei Governatori fino al trascorrere di novanta giorni dalla trasmissione di tale comunicazione. 2. Gli emendamenti vengono approvati a maggioranza di due terzi di tutti i Membri ed entrano in vigore per quei Membri che abbiano depositato i loro strumenti di ratifica.

Testo vigente dal 12 aprile 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;103~atto-costitutivo-art16 · fonte su Normattiva