Art. 16 (Atto Costitutivo)
1. Ogni Membro puo' proporre emendamenti allo Statuto. I testi degli emendamenti proposti vengono rapidamente comunicati dal Direttore a tutti i Membri e non sono presi in esame dal Comitato dei Governatori fino al trascorrere di novanta giorni dalla trasmissione di tale comunicazione. 2. Gli emendamenti vengono approvati a maggioranza di due terzi di tutti i Membri ed entrano in vigore per quei Membri che abbiano depositato i loro strumenti di ratifica.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
