Legge 104

Art. 33 — Agevolazioni

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La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile ((coperti da contribuzione figurativa)), fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno. 2 3 Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ((...)) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire ((alternativamente)) dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'.11

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423

2

Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-ter) che "Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole 'hanno diritto a tre giorni di permesso mensile' devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito".

L. 24 dicembre 1993, n. 537

3

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 38) che "I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo".

L. 8 marzo 2000, n. 53

11

La L. 8 marzo 2000, n. 53, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente."

Testo in vigore dal 28 marzo 2000 al 27 aprile 2001

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 33, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 10012/2025

    16 aprile 2025
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    Gli accordi collettivi nazionali anteriori al 2020 realizzano una discriminazione diretta nei confronti degli specialisti ambulatoriali convenzionati con l'ASL affetti da handicap grave, nella misura in cui non gli riconoscono la fruizione dei permessi ex l. n. 104 del 1992, senza che la flessibilità dell'orario di lavoro configuri un accomodamento ragionevole, dal momento che essa non garantisce di per sé all'interessato il recupero delle energie psicofisiche.

    Art. 33

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2157/2025

    30 gennaio 2025
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che legittimamente il datore si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi, nella specie sistematicamente adoperati dal dipendente per praticare sport).

    Art. 33 · Art. 2104 c.c. · Art. 2109 c.c. · Art. 2 statuto dei lavoratori

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1227/2025

    17 gennaio 2025
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.

    Art. 33 · Art. 1375 c.c. · Art. 2094 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 213/2016

    Ha colpito questo articolo
    23 settembre 2016

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a, della legge n. 183 del 2010), nella parte in cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Il permesso de quo , espressione dello Stato sociale, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale; ed è riconducibile al novero degli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, ponendosi in rapporto di stretta e diretta correlazione con la finalità, perseguita dalla legge n. 104, di tutela della salute psico-fisica del disabile, che rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.) e rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). La ratio legis dell'istituto consiste nel favorire l'assistenza in ambito familiare alla persona affetta da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Risulta pertanto irragionevole e logicamente contraddittoria la mancata inclusione del convivente nell'elenco dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, contenuto in una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile, in particolare nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva tipica del "rapporto familiare". Del resto, la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza. Nella specie, l'elemento unificante tra le due situazioni è dato dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, leso dalla disposizione impugnata che si risolve in un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione ed ingiustificatamente comprime il diritto del portatore di handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita non in ragione di un'obiettiva carenza di soggetti qualificati sul piano affettivo, ma in funzione di un dato "normativo" rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio. Sul fondamentale ruolo della famiglia nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap , v. le citate sentenze nn. 203/2013, 19/2009, 158/2007 e 233/2005. Nel senso che l'assistenza del disabile e il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap , v. le citate sentenze nn. 158/2007 e n. 350/2003. Sulla nozione di formazione sociale (art. 2 Cost.), da intendersi come «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico», v. la citata sentenza n. 138/2010. Per l'illegittima esclusione del convivente da una norma in tema di successione nel contratto di locazione, v. la citata sentenza n. 404/1988. Nel senso che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 416/1996 e 8/1996; ordinanza n. 121/2004.

    Art. 33 Legge 104 · Art. 24 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 35/2009

    Questione inammissibile
    6 febbraio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del permesso mensile retribuito per l'attività di assistenza delle persone handicappate. Infatti il Tribunale rimettente, da un lato, descrive in modo carente la fattispecie oggetto del giudizio a quo e ciò comporta un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, dall'altro, non ha adeguatamente motivato in merito all'asserita violazione degli artt. 2 e 32 Cost.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 33 Legge 104

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 396/1997

    Questione infondata
    11 dicembre 1997

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto le censure mosse dal giudice rimettente <<riguardano non tanto il meccanismo normativo introdotto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, impugnato, ma le sue modalità di applicazione>>, sulle quali il giudice può esercitare il potere-dovere di interpretazione adeguatrice; ed in quanto il contratto collettivo decentrato, relativo alla mobilità del personale della scuola, prevede oneri di documentazione per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento grazie a tale norma, consentendo trasferimenti condizionati al permanere, per un quinquennio, delle condizioni richieste. - Cfr. S. n. 325/1996. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 97 cost. · Art. 33 Legge 104

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  6. 24 novembre 2010 — 11 agosto 2011per 9 mesi
  7. 25 giugno 2008 — 24 novembre 2010per 2 anni
  8. 27 aprile 2001 — 25 giugno 2008per 7 anni
  9. 28 marzo 2000 — 27 aprile 2001per un anno
  10. 1 gennaio 1994 — 28 marzo 2000per 6 anni
  11. 28 ottobre 1993 — 1 gennaio 1994per 2 mesi
  12. 17 febbraio 1992 — 28 ottobre 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art33 · fonte su Normattiva