Non potra' essere imposto ai cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, ne' cauzione ne' deposito sotto qualsiasi denominazione, a motivo sia della loro qualita' di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel Paese. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o a quelle la cui attivita' e' autorizzata secondo le leggi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
