Se l'individuo reclamato e' accusato o condannato nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale l'estradizione e' richiesta, quest'ultimo Stato dovra' ugualmente decidere sulla domanda e far conoscere allo Stato richiedente la relativa decisione giusta quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 48. La consegna dell'accusato tuttavia, nel caso di accettazione, sara' differita fino a che sia stata soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto. Detta consegna sara' effettuata nella data che sara' concordata in conformita' delle disposizioni del terzo comma dell'articolo 42, e saranno allora applicabili i commi 4, 5 e 6 del detto articolo. Le disposizioni del presente articolo non impediranno che l'interessato possa essere inviato temporaneamente a comparire davanti alle autorita' giudiziarie dello Stato richiedente, sotto l'espressa condizione che sara' restituito non appena dette autorita' si saranno pronunciate.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art43 · fonte su Normattiva