Lo Stato richiesto fara' conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione. Ogni rigetto completo o parziale sara' motivato. In caso di accettazione, lo Stato richiedente sara' informato del luogo e della data della consegna. In mancanza di accordo al riguardo, l'individuo estradato sara' condotto, a cura dello Stato richiesto, nel luogo che indichera' la rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente. Sotto riserva del caso previsto nel comma precedente, lo Stato richiedente dovra' far prendere in consegna l'individuo da estradare, dai suoi agenti, nel termine di un mese a contare dalla data determinata conformemente alle disposizioni del terzo comma del presente articolo. Se, decorso detto termine, lo Stato richiedente non ha fatto prendere in consegna l'individuo da estradare, questo ultimo sara' messo in liberta' e non potra' piu' essere richiesto per lo stesso fatto. In caso di circostanze eccezionali che impediscano la consegna o il ricevimento dell'individuo da estradare, lo Stato interessato ne informera' l'altro Stato prima della scadenza del termine. I due Stati si metteranno d'accordo su una altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art27 · fonte su Normattiva