Lo Stato richiesto informera' per via diplomatica lo Stato richiedente della sua decisione sull'estradizione. Ogni rigetto completo o parziale sara' motivato. In caso di concessione lo Stato richiedente sara' informato del luogo e della data della consegna. In mancanza di accordo su tal punto, l'estradando sara' condotto, a cura dello Stato richiesto, nel luogo che sara' indicato dalla rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente. Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, lo Stato richiedente dovra' far prendere in consegna l'estradando dai suoi agenti, nel termine di un mese a partire dalla data stabilita conformemente alle disposizioni del terzo comma del presente articolo. Trascorso detto termine, l'estradando sara' posto in liberta' e non potra' piu' essere richiesto per lo stesso fatto. Se circostanze eccezionali impediscono la consegna o il ricevimento dell'estradando, lo Stato interessato ne informera' l'altro Stato prima della scadenza del termine. I due Stati stabiliranno d'accordo una altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.
Testo vigente dal 28 marzo 1974
