Ai sensi del presente Accordo, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento ed ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attivita' di carattere industriale, attivita' di carattere commerciale, attivita' artigianali e le attivita' delle libere professioni, escluse le attivita' salariate.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
