La Comunita' e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli articoli 2 e 6 nei confronti degli Stati associati che, in base ad obblighi internazionali sussistenti al momento dell'entrata in vigore del Trattato e che prevedevano l'applicazione di un regime doganale particolare, ritengano di non poter garantire immediatamente in favore della Comunita' la reciprocita' di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Le Parti contraenti interessate riesaminano la situazione al piu' tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art63 · fonte su Normattiva