[1]PROTOCOLLO N. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita' Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
[2]Articolo 1
[3]Gli investimenti previsti all'articolo 19 della Convenzione comprendono:
- a)investimenti direttamente produttivi, in particolare nei settori industriale e turistico;
- b)azioni di sviluppo che interessano l'economia rurale, in particolare per migliorare le strutture della produzione e per diversificarla, nonche' per aumentarne la produttivita' soprattutto con azioni a breve termine. Tali azioni di sviluppo possono comprendere alcune ricerche applicate, nel quadro di progetti integrati;
- c)investimenti d'infrastruttura economica e sociale, ivi inclusa l'infrastruttura per agevolare l'insediamento delle industrie e dell'artigianato.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
