[1]PROTOCOLLO N. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita' Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

[3]Gli investimenti previsti all'articolo 19 della Convenzione comprendono:

  • a)investimenti direttamente produttivi, in particolare nei settori industriale e turistico;
  • b)azioni di sviluppo che interessano l'economia rurale, in particolare per migliorare le strutture della produzione e per diversificarla, nonche' per aumentarne la produttivita' soprattutto con azioni a breve termine. Tali azioni di sviluppo possono comprendere alcune ricerche applicate, nel quadro di progetti integrati;
  • c)investimenti d'infrastruttura economica e sociale, ivi inclusa l'infrastruttura per agevolare l'insediamento delle industrie e dell'artigianato.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art1 · fonte su Normattiva