La cooperazione tecnica connessa agli investimenti, prevista all'articolo 19 della Convenzione, comprende in particolare:
- a)la programmazione e gli studi speciali e regionali di sviluppo;
- b)gli studi tecnici, economici e commerciali, nonche' le ricerche e le prospezioni necessari per mettere a punto i progetti;
- c)l'aiuto alla preparazione dei fascicoli;
- d)l'aiuto all'esecuzione e alla sorveglianza dei lavori;
- e)l'aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di un determinato investimento o di un complesso di attrezzature, che comporta nella misura necessaria la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione dell'investimento e delle attrezzature;
- f)l'assunzione a carico temporanea dei tecnici e la fornitura dei beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto di investimento.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
