locale 1. La FAO assumera' e porra' sotto la supervisione del Segretario Esecutivo del Segretariato, il personale locale richiesto in aggiunta al personale del Segretariato: (a) al fine di garantire il buon funzionamento delle attrezzature e degli impianti di cui al precedente Articolo 1; (b) al fine di riprodurre e distribuire i documenti ed i comunicati stampa necessari per la Conferenza; (c) per lavorare con mansioni di segretari, dattilografi, impiegati, commessi, portieri della sala conferenze, autisti ecc.. Le esigenze dettagliate relative al personale locale figurano all'Allegato III al presente Accordo. 2. La FAO, su richiesta del Segretariato, provvedera' a far si' che parte del personale locale di cui al precedente paragrafo 1 sia disponibile da prima dell'apertura a dopo la chiusura della Conferenza, per un periodo di almeno due settimane per sei giorni dopo. 3. La FAO, su richiesta del Segretario Esecutivo del Segretariato, provvedera' a far si' che un numero adeguato di membri del personale locale, di cui al precedente Paragrafo 1, sia disponibile per mantenere i servizi notturni eventualmente necessari in relazione alla Conferenza.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107~appendice-a-art3 · fonte su Normattiva