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1. Ciascuno Stato contraente potra', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti:

  • a)di applicare la presente Convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto e' stato stipulato o da dove il viaggiatore e' partito;
  • b)di non considerarsi come impegnato dal paragrafo 2 dell'articolo 32 della presente Convenzione. 2. Le riserve menzionate al paragrafo precedente non devono essere ulteriormente accettate dagli altri Stati contraenti. 3. Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva prevista al paragrafo 1, potra' in qualsiasi momento ritirarla tramite notifica indirizzata al Governo belga; tale ritiro prendera' effetto tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1978 al 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084~art40 · fonte su Normattiva