Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso ogni tipo di garanzia contro rischi non commerciati in relazione ad un investimento da parte dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori sulla base della garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga della prima Parte Contraente in tali diritti, i diritti surrogati della prima Parte Contraente non eccederanno i diritti originari dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente a seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4 e 6.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;109~accordo-art7 · fonte su Normattiva