1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadra' il 31 ottobre 1981 potra' essere impegnato un importo complessivo di 130 milioni di unita' di conto a concorrenza di:
- a)56 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto;
- b)58 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
- c)16 milioni di unita' di conto sotto forma di aiuti non rimborsabili. Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b). 2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a), fruiscono in linea di massima di abbuoni d'interesse del 2 per cento, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).
Testo vigente dal 15 giugno 1978
