Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 5 del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 100 milioni di unita' di conto sulle sovvenzioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sara' nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni. Il Consiglio, su proposta comune della Commissione e della Banca, puo' decidere un aumento di questo massimale.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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