1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadra' il 31 ottobre 1981, potra' essere impegnato un importo complessivo di 30 milioni di unita' di conto europee a concorrenza di:

  • a)20 milioni di unita' di conto europee sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata "Banca", concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto;
  • b)2 milioni di unita' di conto europee sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
  • c)8 milioni di unita' di conto europee sotto forma di aiuti non rimborsabili. Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b). 2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a) fruiscono, in linea generale, di abbuoni d'interesse del 2 per cento, come massimo finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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