Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, si dara' corso ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP tanto sul mercato della Comunita' quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare il commercio dei prodotti industriali fra gli Stati ACP, conformemente all'articolo 93.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art74 · fonte su Normattiva