Allo scadere della presente convenzione: - gli stanziamenti di cui all'articolo 95 in forma di capitali di rischio, non impegnati, si aggiungono a quelli previsti allo stesso articolo in forma di prestiti speciali; - gli stanziamenti di cui all'articolo 133 per finanziare progetti regionali, non ancora impegnati, diventano disponibili per il finanziamento prioritario degli altri progetti e programmi regionali della stessa sottoregione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art154 · fonte su Normattiva