Allo scadere della presente convenzione: - gli stanziamenti di cui all'articolo 95 in forma di capitali di rischio, non impegnati, si aggiungono a quelli previsti allo stesso articolo in forma di prestiti speciali; - gli stanziamenti di cui all'articolo 133 per finanziare progetti regionali, non ancora impegnati, diventano disponibili per il finanziamento prioritario degli altri progetti e programmi regionali della stessa sottoregione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
