Qualsiasi controversia di carattere giuridico che potesse sorgere nel futuro tra le Alte Parti contraenti e che non fosse possibile risolvere per le ordinarie vie diplomatiche, sara' sottoposta a richiesta di una delle Parti, alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, secondo lo spirito e le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-11-24;1100~trattato-art5 · fonte del testo