Qualsiasi controversia di carattere giuridico che potesse sorgere nel futuro tra le Alte Parti contraenti e che non fosse possibile risolvere per le ordinarie vie diplomatiche, sara' sottoposta a richiesta di una delle Parti, alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, secondo lo spirito e le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 19 gennaio 1951
