Art. 7 (Trattato)
Qualsiasi controversia di carattere giuridico che potesse sorgere nel futuro fra l'Italia e il Guatemala, e che non fosse possibile risolvere per le ordinarie vie diplomatiche, sara' sottoposta, su richiesta di una delle Parti, alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, secondo lo spirito e le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 8 febbraio 1951
