Art. 5 (Protocollo)
La preparazione e la realizzazione dei vari piani di stabilimento saranno concertati in tutti i loro particolari, di comune accordo, tra l'Ente e gli Enti ai quali si riferisce l'art. 3 e i competenti Organi argentini, mediante accordi speciali da stipulare in ciascun caso.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
