La preparazione e la realizzazione dei vari piani di stabilimento saranno concertati in tutti i loro particolari, di comune accordo, tra l'Ente e gli Enti ai quali si riferisce l'art. 3 e i competenti Organi argentini, mediante accordi speciali da stipulare in ciascun caso.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~protocollo-art5 · fonte del testo