Ciascuna delle Parti contraenti ha la facolta' di creare e mantenere propri Istituti culturali sul territorio dell'altra Parte, a condizione di osservare le norme di legge regolanti la creazione di tali Istituti in ciascuno dei due Paesi. Il trattamento economico che il personale degli Istituti predetti riceve in tale sua qualita' dalla rispettiva Parte contraente sara' esente da ogni imposta sui redditi nel territorio dell'altra Parte contraente, dove ha sede l'istituto.

Testo vigente dal 6 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1130~art5 · fonte del testo