Art. 6 (Trattato)
Le Alte Parti Contraenti rimettono in vigore la dichiarazione sullo scambio degli Atti dello Stato Civile, firmata a Guatemala il 16 febbraio 1889 e il Modus Vivendi commerciale stipulato con scambio di note effettuato a Guatemala il 6 giugno 1936. Detto Modus Vivendi commerciale restera' in vigore per il termine di due anni, a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica del presente Trattato, e nel corso di tale termine dovra' negoziarsi un Trattato formale di Commercio e Navigazione. Le Alte Parti Contraenti si riservano di negoziare inoltre una Convenzione Consolare e qualsiasi altro Trattato che considereranno conveniente.
Testo vigente dal 8 febbraio 1951
