Art. 8 (Trattato)
[1]Il presente Trattato, sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti in conformita' alle rispettive norme costituzionali, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma nel piu' breve tempo possibile. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i sigilli in calce al presente Trattato. Fatto nella citta' di Guatemala in duplice originale, ciascuno in lingua italiana e spagnola, facenti entrambi ugualmente fede, il giorno dieci del mese di settembre millenovecentoquarantanove. Per il Governo della Repubblica di Guatemala E. MUNOZ MEANY
[2]Per il Governo della Repubblica italiana SALVATORE ALDISIO GIUSEPPE BRUSASCA
[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[4]Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
Testo vigente dal 8 febbraio 1951
