[1]Articolo XII

[2]Ciascuno degli Stati Contraenti puo' chiedere in qualsiasi momento le consultazioni allo scopo di esaminare modifiche al presente Accordo o alle rotte. Lo stesso dicasi per l'esame dell'interpretazione e applicazione dell'Accordo se, a giudizio di uno degli Stati Contraenti, lo scambio di opinioni previsto dall'articolo XI del presente Accordo non abbia dato risultati. Le consultazioni dovranno avere inizio entro i sessanta giorni a partire dal ricevimento della domanda.

Testo vigente dal 5 gennaio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167~artxii · fonte su Normattiva