[1]Articolo XII
[2]Ciascuno degli Stati Contraenti puo' chiedere in qualsiasi momento le consultazioni allo scopo di esaminare modifiche al presente Accordo o alle rotte. Lo stesso dicasi per l'esame dell'interpretazione e applicazione dell'Accordo se, a giudizio di uno degli Stati Contraenti, lo scambio di opinioni previsto dall'articolo XI del presente Accordo non abbia dato risultati. Le consultazioni dovranno avere inizio entro i sessanta giorni a partire dal ricevimento della domanda.
Testo vigente dal 5 gennaio 1967
