I due Governi concorderanno, secondo una procedura da stabilire, ogni facilitazione all'entrata nei loro rispettivi territori di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, dischi fonografici, films documentari, destinati a Istituti di carattere educativo e culturale, sotto la riserva che tali articoli non siano oggetto di operazioni commerciali. Inoltre i libri, le riviste, i giornali e le pubblicazioni periodiche, nella misura in cui non costituiscano essenzialmente un articolo di lusso, nonche' la musica manoscritta o stampata, non saranno gravati altro che dei diritti o tasse previsti per gli articoli nazionali corrispondenti.

Testo vigente dal 13 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1177~art9 · fonte del testo