Art. 10 — Norme comuni alle commissioni sanitarie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1971 al 27 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
Per ciascun membro effettivo delle commissioni sanitarie provinciali e regionali deve essere nominato con le stesse modalita' un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo. Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni l'invalido puo' farsi assistere da un medico di fiducia. Le commissioni sanitarie provinciali e regionali durano in carica tre anni.
Testo in vigore dal 2 aprile 1971 al 27 gennaio 1974
