Art. 10 — Norme comuni alle commissioni sanitarie
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Per ciascun membro effettivo delle commissioni sanitarie provinciali e regionali deve essere nominato con le stesse modalita' un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo. Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni l'invalido puo' farsi assistere da un medico di fiducia. Le commissioni sanitarie provinciali e regionali durano in carica tre anni. ((Con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro viene fissata la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni, estranei alla pubblica amministrazione)).
Testo in vigore dal 27 gennaio 1974 al 22 giugno 1975
