1. Gli Stati membri versano il 25% del capitale sottoscritto in cinque rate uguali, che maturano rispettivamente al piu' tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitre' mesi e trenta mesi dall'entrata in vigore del Trattato. Ogni versamento e' effettuato per un quarto in oro e moneta liberamente convertibile e per tre quarti in moneta nazionale. 2. Il Consiglio di amministrazione puo' esigere il versamento del rimanente 75% del capitale sottoscritto, sempreche' tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti. Il versamento e' effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 198/1987

    Questione inammissibile
    25 maggio 1987

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 14 ottobre 1957 n. 1203, che ha ratificato il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (art. 5), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Cort…

    Art. 3 cost. · Art. 501 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art5 · fonte del testo