[1]Paragrafo 1 Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione saranno comunicate in duplice copia alla Autorita' competente dell'altro Paese, per il tramite dei Ministeri degli Affari Esteri.

[2]Paragrafo 2 Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti si comunicheranno altresi' tempestivamente, per il tramite dei Ministeri degli Affari Esteri, in duplice copia, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'art. 2.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art27 · fonte del testo