[1]Paragrafo 1 Il principio di cui al paragrafo 1 dell'art. 1 si applica anche ((ai lavoratori occupati nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e spagnole o che sono al servizio personale)) di capi, membri e impiegati di tali Rappresentanze.

[2]Paragrafo 2 I lavoratori di cui al paragrafo 1 che sono cittadini del Paese al quale appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare e che non sono stabiliti definitivamente nel Paese dove sono occupati, possono optare per l'applicazione della legislazione del Paese di cui sono cittadini o di quella del Paese, dove sono occupati.

[3]Paragrafo 3 Sono eccettuati dall'applicazione dei paragrafi e 2 gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie.

[4]Paragrafo 4 I lavoratori al servizio del Governo di un Paese contraente, che sono sottoposti alle legislazioni di tale Paese e che sono inviati nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese dal quale sono inviati.

Testo vigente dal 2 luglio 1958

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 luglio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1958 al 2 luglio 1958. 1 parola aggiunta.

Paragrafo 1 Il principio di cui al paragrafo 1 dell'art. 1 si applica anche ai lavoratori occupati nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e spagnole aggiunto: o che sono al servizio personale di capi, membri e impiegati di tali Rappresentanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art4 · fonte del testo