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[1]Paragrafo 1 Il principio di cui al paragrafo 1 dell'art.1 si applica anche ai lavoratori occupati nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e spagnole che sono al servizio personale di capi, membri e impiegati di tali Rappresentanze.
[2]Paragrafo 2 I lavoratori di cui al paragrafo 1 che sono cittadini del Paese al quale appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare e che non sono stabiliti definitivamente nel Paese dove sono occupati, possono optare per l'applicazione della legislazione del Paese di cui sono cittadini o di quella del Paese, dove sono occupati.
[3]Paragrafo 3 Sono eccettuati dall'applicazione dei paragrafi e 2 gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie.
[4]Paragrafo 4 I lavoratori al servizio del Governo di un Paese contraente, che sono sottoposti alle legislazioni di tale Paese e che sono inviati nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese dal quale sono inviati.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 2 luglio 1958
