Parti alla controversia agevoleranno il lavoro del tribunale arbitrale utilizzando in particolare ogni mezzo a loro disposizione: (a) gli forniranno tutti i documenti, le informazioni e le agevolazioni pertinenti; (b) faranno in modo che possa, se necessario, convocare testimoni o esperti e ricevere la loro testimonianza.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~annesso-ii-parte-i-art7 · fonte su Normattiva