Art. 7 (Annesso II parte I)
Parti alla controversia agevoleranno il lavoro del tribunale arbitrale utilizzando in particolare ogni mezzo a loro disposizione: (a) gli forniranno tutti i documenti, le informazioni e le agevolazioni pertinenti; (b) faranno in modo che possa, se necessario, convocare testimoni o esperti e ricevere la loro testimonianza.
Testo vigente dal 23 febbraio 1994
