TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria, d'ora in avanti denominate Parti, desiderando sviluppare la loro cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue Articolo 1 OBBLIGO DI ESTRADARE 1. Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale, irrogata con sentenza divenuta irrevocabile.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;127~trattato-art1 · fonte su Normattiva