• 1)Le spese delle prestazioni date in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, della Convenzione ai membri della famiglia che non risiedono nel territorio della parte competente, saranno rimborsate dalle Istituzioni competenti alle Istituzioni del luogo di residenza della famiglia sulla base di un forfait, che si avvicini il piu' possibile alle spese reali, stabilite per ciascun anno civile.
  • 2)il forfait sara' stabilito moltiplicando il costo medio annuale per famiglia da prendere in considerazione.
  • 3)Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait saranno determinati secondo le regole seguenti:
  • a)Il costo medio annuale per famiglia nel paese di residenza si otterra' dividendo le spese annuali relative al totale delle prestazioni effettuate in natura all'insieme di famiglie sottoposte alla legislazione del paese in questione, per il numero medio annuale di assicurati con membri di famiglia;
  • b)Il numero medio annuale di famiglie che dovranno prendersi in considerazione si stabilira' per mezzo di un inventario tenuto dalle Istituzioni del luogo di residenza, sulla base dei certificati di diritto rilasciati dalle Istituzioni competenti.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art16 · fonte su Normattiva