[1]Proprieta' intellettuale

[2]Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale ed i brevetti derivanti da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle legislazioni nazionali degli Stati Parte e degli Accordi internazionali sottoscritti in materia dalle Parti.

Testo vigente dal 27 novembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-08;135~accordo-art9 · fonte su Normattiva