Stato, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, indichera' qual'e' l'autorita' competente per il rilascio delle autorizzazioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 10. Notifichera' subito al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni successiva modifica della designazione di dette autorita'.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;186~convenzione-art11 · fonte su Normattiva