Art. 11 (Convenzione)
Stato, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, indichera' qual'e' l'autorita' competente per il rilascio delle autorizzazioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 10. Notifichera' subito al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni successiva modifica della designazione di dette autorita'.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
