[1]Decisioni e lodi del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimita'. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione all'unanimita', si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non creano alcun diritto ne' alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Salvo diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1417 · fonte su Normattiva